Condizioni compagnie

 

Adria Ferries

 

CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTO PASSEGGERI,

LORO BAGAGLIO E MEZZI AL SEGUITO

INDICE

Art. 1. Definizioni

Art. 2. Aspetti generali

Art. 3. Sulla prestazione di trasporto assunta dalla Compagnia di Navigazione

Art. 4. Validità del biglietto

Art. 5. Prezzi di passaggio

Art. 6. Riduzioni sui prezzi di passaggio

Art. 7. Biglietto a data aperta

Art. 8. Biglietto rubato e/o smarrito

Art. 9. Variazione del biglietto su richiesta del Passeggero

Art. 10. Recesso del Passeggero, impedimento d’imbarco e rimborsi

Art. 11. Informativa, assistenza e diritti del Passeggero in caso di cancellazione del trasporto o di ritardata partenza della nave

Art. 12. Diritto del Passeggero a “compensazione economica” in ipotesi di ritardo all’arrivo

Art. 13. Check-in, soppressione della partenza o mutamento dell’itinerario, ritardo della partenza ed interruzione del viaggio della nave

Art. 14. Imbarco e sbarco mezzi

Art. 15. Operazione di rizzaggio e/o derizzaggio mezzi e loro urto in fase di navigazione

Art. 16. Responsabilità del Vettore

Art. 17. Esonero da responsabilità vettoriale

Art. 18. Limiti risarcitori

Art. 19. Oneri a carico del Passeggero in ipotesi di sue lesioni personali ovvero di perdita o di danneggiamento dei bagagli a mano e/o dei bagagli diversi dal bagaglio a mano

Art. 20. Obbligo d’osservanza della normativa in materia da parte del Passeggero

Art. 21. Trasporto di minori non accompagnati

Art. 22. Condizioni sanitarie del Passeggero

Art. 23. Donne in stato di gravidanza

Art. 24. Passeggeri con necessità d’assistenza particolare

Art. 25. Esplosivi e materie infiammabili e/o pericolose

Art. 26. Armi

Art. 27. Bagaglio a mano

Art. 28. Diritto di pegno legale sul bagaglio

Art. 29. Bagaglio non ritirato

Art. 30. Sistemazione a bordo del Passeggero

Art. 31. Animali domestici

Art. 32. Gestione dei reclami relativi alle questioni di cui al Reg. UE n. 1177/10

Art. 33. Giurisdizione, Legge applicabile e Foro competente

Art. 34. Informativa dati Passeggeri, suo utilizzo e rispetto della privacy

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1. Definizioni

Ai fini delle presenti “Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri, loro bagaglio e mezzi al seguito” (d’ora innanzi, anche solo “Condizioni Generali”), s’intende per: “Passeggero”, ogni persona (diversa dagli Autisti) trasportata in base al biglietto di passaggio (Print Ticket) emesso - anche telematicamente - dall’Adria Ferries S.p.A. ovvero dalle agenzie e/o dai soggetti a ciò autorizzati; “Persona con disabilità” o “Persona a mobilità ridotta”, qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta a causa dell’età ovvero di qualsivoglia disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea) o di minorazione mentale, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata ed un adattamento del servizio normalmente fornito a tutti i Passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona; “Autista”, ogni conducente di pullman, mezzi agricoli o d’opera, trucks, trailers, semirimorchi, road trailers, auto in esportazione e, più in generale, di ogni veicolo commerciale od adibito al trasporto merce; “Società”, l’Adria Ferries S.p.A., società diversa da un operatore turistico, da un agente di viaggio o da un venditore di biglietti, che offre - direttamente con navi di sua proprietà od in sua disponibilità o per il tramite di altra compagnia di navigazione all’uopo incaricata - servizi di trasporto Passeggeri con bagaglio e/o mezzo al seguito; “Vettore di fatto”, un soggetto diverso da Adria Ferries S.p.A., che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente; “Vettore” o “Vettore marittimo”, la Società e/o il vettore di fatto, ben potendo la nave utilizzata per i trasporti qui disciplinati far parte della flotta Adria Ferries S.p.A. o di quella d’altro vettore effettivo; “Nave”, l’unità navale usata per la navigazione marittima; “Contratto di trasporto”, il contratto di trasporto tra Società e Passeggero per il suo trasporto via mare con o senza bagagli nella tratta oggetto di contratto; “Biglietto”, il documento in corso di validità od altro giustificativo di un contratto di trasporto; “Prenotazione”, la prenotazione per la partenza specifica di un servizio Passeggeri; “Oggetto del contratto”, la prestazione di trasporto come disciplinata dagli artt. 396 e ss. cod. nav.; “Compensazione economica”, il risarcimento che il Passeggero potrà richiedere alla Società in ipotesi di comprovato ritardo all’arrivo alla destinazione finale, laddove tale orario sia stato indicato dalla Società medesima al momento dell’assunzione della prestazione di trasporto.

2. Aspetti generali

L’Adria Ferries S.p.A. s’impegna a trasportare il Passeggero, i bagagli a mano e l’eventuale mezzo al seguito alle condizioni appresso meglio specificate. La responsabilità di Adria Ferries S.p.A. per danni ai Passeggeri e per danni e/o perdita del bagaglio e degli automezzi, è soggetta alla Legge italiana, alle Convenzioni internazionali in materia (laddove ratificate e rese esecutive in Italia) ed alle presenti Condizioni Generali. Il servizio di trasporto marittimo è riferito alla tratta indicata nel titolo di viaggio comprensiva della sistemazione a bordo del Passeggero e dell’eventuale mezzo al seguito. Non costituiscono parte del contratto gli eventuali servizi accessori erogati dalla Società. La Società assume quindi il trasporto dei Passeggeri , del loro bagaglio e dei mezzi non commerciali al seguito, in conformità alle presenti Condizioni Generali, che di contro non regolamentano i trasporti dei pullman, mezzi agricoli o d’opera, trucks, trailers, semirimorchi, containers, road trailers, veicoli in esportazione e, più in generale, di ogni veicolo commerciale od adibito al trasporto merce commissionati dallo Shipper all’Adria Ferries S.p.A., nonché dei relativi Autisti (per i quali si fa rinvio alle Condizioni Generali per il Trasporto dei Veicoli Commerciali ed Autisti) ed i trasporti di merce su Pallets (per i quali si fa rinvio alle Condizioni Generali per il Trasporto di Merce su Pallets). Le presenti Condizioni Generali, predisposte anche in lingua inglese ed albanese, sono redatte nell’assoluto rispetto delle disposizioni di Legge in materia ed, in particolare, del Reg. UE n. 1177/10 (avente ad oggetto i diritti dei Passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne), del Reg. CE n. 392/09 (relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano Passeggeri via mare in caso di incidente), che ha recepito parte della Convenzione di Atene del 1974 (avente ad oggetto il trasporto via mare dei Passeggeri e del loro bagaglio e del protocollo del 2002 della Convenzione), del Codice della Navigazione, del Codice Civile e del Codice del Consumo italiani. A maggior chiarezza, si dà atto che il richiamato Reg. CE n. 392/09 istituisce la disciplina comunitaria in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di Passeggeri via mare, quale definito nelle pertinenti disposizioni: a) della Convenzione di Atene del 1974; b) della riserva e degli orientamenti IMO per l’attuazione della Convenzione di Atene adottati dal Comitato giuridico dell’IMO il 19.10.06. Al fine di permettere al Passeggero in attesa d’imbarco di disporre di informazioni appropriate e comprensibili sui propri diritti, si precisa inoltre, anche ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 392/09 e degli artt. 22 e 23 del Reg. UE n. 1177/10, che, oltre alle presenti Condizioni Generali ed alle eventuali loro modifiche e/o aggiornamenti, i regolamenti appena richiamati, la Convenzione di Atene del 1974, nonché la riserva e gli orientamenti IMO per l’attuazione della Convenzione di Atene adottati dal Comitato giuridico dell’IMO il 19.10.06, sono consultabili presso gli uffici e le agenzie raccomandatarie della Società, presso i terminal portuali della Compagnia di Navigazione, presso i comandi di bordo, nonché nel richiamato sito web della stessa Adria Ferries (potendo inoltre essere scaricati dal sito medesimo, in uno con le sintesi e gli estratti relativi, in formato PDF). A mente di quanto detto ed al fine di ogni più adeguata tutela dei Passeggeri, con l’acquisto del biglietto (e quindi, con il perfezionamento del contratto di trasporto), le presenti Condizioni Generali ed eventuali loro modifiche ed aggiornamenti (a disposizione dell’utenza presso gli uffici e le agenzie raccomandatarie della Società, presso i terminal portuali della Compagnia di Navigazione, presso i comandi di bordo e nel sito internet dell’Adria Ferries S.p.A. - www.adriaferries.com), quand’anche non sottoscritte, si considereranno comunque conosciute ed accettate a tutti gli effetti di Legge dalle parti contraenti e conseguentemente dovranno essere osservate integralmente.

3. Sulla prestazione di trasporto assunta dalla Compagnia di Navigazione

Ai sensi delle disposizioni di cui alla richiamata Convenzione di Atene del 1974, il trasporto marittimo assunto dalla Società ricomprenderà le seguenti fasi: a) per quanto concerne il Passeggero e/o il suo bagaglio a mano, la fase nella quale essi si trovano a bordo della nave dopo l’imbarco e prima dello sbarco, non ricomprendendo il periodo in cui il Passeggero medesimo si trova in una stazione marittima od in un terminal marittimo o su una banchina od altra infrastruttura portuale o sta svolgendo le operazioni d’imbarco e di sbarco del mezzo tramite la rampa dell’unità navale, nonché quelle di transito, di manovra e di sistemazione del veicolo nel garage nave (operazioni tutte compiute dal Passeggero, a sua cura, sotto la sua responsabilità ed in sua completa autonomia); b) per quel che attiene al bagaglio a mano, anche la fase nella quale il Passeggero si trova in una stazione marittima od in un terminal marittimo o su una banchina od altra infrastruttura portuale, qualora il bagaglio sia stato preso in consegna dal Vettore o dai suoi sottoposti od incaricati e non sia stato ancora restituito al Passeggero; c) per quanto riguarda il mezzo al seguito (da intendersi quale bagaglio diverso dal bagaglio a mano), il periodo di tempo ricompreso tra il momento in cui il veicolo è preso in consegna dal Vettore o dai suoi sottoposti od incaricati (al termine quindi dell’effettuazione da parte del Passeggero delle operazioni tutte di imbarco del mezzo tramite la rampa dell’unità navale, manovra, transito e sua sistemazione nel garage nave) ed il momento della sua riconsegna al Passeggero medesimo (ad esito dell’attracco della nave al porto di destino e prima dell’esecuzione da parte di quest’ultimo delle operazioni di manovra, transito e sbarco del veicolo tramite la rampa della nave).

4. Validità del biglietto

Ai sensi dell’art 399 cod. nav., il biglietto di passaggio è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Il Passeggero è tenuto a custodire diligentemente il biglietto per giustificare il proprio diritto al viaggio e ad esibirlo a qualsiasi ufficiale della nave o funzionario del Vettore che ne facesse richiesta.

5. Prezzi di passaggio

Il prezzo di passaggio indicato nel biglietto è quello della tariffa della Società in vigore alla data dell’emissione dello stesso. La tariffa non è fissa ed è soggetta a variazioni in diminuzione od in aumento. Gli sconti e le riduzioni particolari non hanno effetto retroattivo sui biglietti già emessi. I preventivi non garantiscono i posti sulla nave. Qualora il Passeggero acquisti il proprio titolo di viaggio attraverso il canale web (“acquisto on line”), il contratto di trasporto s’intenderà perfezionato soltanto laddove il Passeggero medesimo abbia accettato le presenti Condizioni Generali in base alla specifica procedura informatica ivi prevista ed il sistema di prenotazione abbia comunicato il numero di riferimento della prenotazione ed il numero del biglietto (la mancata ricezione dell’internet ticket non pregiudicherà l’emissione del ticket già confermato a video). I prezzi dei biglietti si riferiscono al solo trasporto marittimo, senza tener conto delle eventuali indennità spettanti alla Società in conseguenza del recesso del Passeggero, delle spese a carico di quest’ultimo per la prenotazione e/o per la variazione del biglietto eventualmente richieste dalle agenzie di viaggio o dalle agenzie raccomandatarie della Società medesima e di quant’altro dovuto alla Società (importi tutti che verranno di volta in volta conteggiati dalla Società stessa e tempestivamente comunicati al Passeggero). I pasti non sono inclusi nel prezzo di passaggio, salvo che non siano stati già acquistati unitamente al biglietto stesso. Il pagamento dei pasti sarà effettuato direttamente a bordo. Tasse portuali e, più in generale, ogni altro tributo connesso all’imbarco ed allo sbarco del Passeggero e dei mezzi al seguito, non ricompresi nella tariffa di passaggio, verranno comunque espressamente indicati nello stesso biglietto con una voce a parte. In caso di prenotazione ed emissione di biglietto di viaggio in favore di Passeggero che abbia necessità di ricevere la fattura, è fatto obbligo al Passeggero medesimo di richiedere, al momento della prenotazione, l’emissione di tale documento fiscale fornendo tutti i dati ex lege previsti (“Codice Destinatario” e/o PEC compresi). In caso di prenotazione ed emissione di biglietto di viaggio in favore di Passeggero che abbia necessità di ricevere la fattura intestata ad Ente pubblico, è fatto obbligo al Passeggero medesimo di richiedere, al momento della prenotazione, l’emissione di tale documento contabile, indicando i dettagli del soggetto a cui intestare la fattura, quali: (i) denominazione o ragione sociale; (ii) codice fiscale/partita IVA; (iii) codice Destinatario; (iv) codice IPA; (v) codice identificativo di gare (CIG); (vi) codice unico di progetto (CUP); (vii) indicazione indirizzo e-mail e/o PEC; (viii) quant’altro ex lege a tal fine previsto.

6. Riduzioni sui prezzi di passaggio

Le riduzioni sui prezzi di passaggio dovranno essere richieste da coloro che ne abbiano diritto prima dell’emissione del biglietto e dietro esibizione dei documenti comprovanti. Le riduzioni accordate dalla Società verranno pubblicate negli opuscoli informativi distribuiti periodicamente e nel già indicato sito internet della Società medesima.

7. Biglietto a data aperta

I biglietti a data aperta saranno validi per un periodo di sei mesi dalla data d’emissione. La prenotazione del posto a bordo per la data desiderata, in particolare nei periodi di alta stagione, dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo. In ogni caso, l’esecuzione della prestazione da parte della Società nella data scelta dal Passeggero sarà subordinata alla disponibilità di posti a bordo. Il Passeggero sarà tenuto a regolare all’imbarco eventuali differenze di tariffa.

8. Biglietto rubato e/o smarrito

La perdita od il furto di un titolo di viaggio dovrà essere comunicato tempestivamente alla Società, che provvederà al congelamento dello stesso. In caso di furto, il Passeggero il giorno della partenza otterrà presso lo scalo d’imbarco e solo dietro presentazione della denuncia all’Autorità competente un duplicato del titolo senza ulteriore pagamento della tariffa. In caso di smarrimento prima della partenza, il Passeggero il giorno previsto per l’imbarco, pagando esclusivamente i diritti di riemissione del biglietto, potrà ottenere un duplicato del titolo originario usufruendo delle stesse sistemazioni a suo tempo assegnate. In ipotesi di smarrimento del biglietto in corso di viaggio, il Passeggero dovrà darne immediato avviso al Comandante e/o al commissario di bordo, pagando esclusivamente i diritti di riemissione del ticket. In difetto d’avviso, sarà tenuto al pagamento del doppio del prezzo di passaggio sino al porto di destino, fatto salvo comunque il diritto della Compagnia di Navigazione d’ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Variazione del biglietto su richiesta del Passeggero

In caso di variazioni del biglietto su istanza del Passeggero, la Compagnia di Navigazione potrà esigere la corresponsione di un diritto fisso pari ad € 25,00, oltre all’adeguamento delle tasse, al bunker surcharge ed alla differenza tariffaria (se intervenuta variazione rispetto a quella originaria), ovvero - in alternativa - potrà avanzare richiesta di pagamento di quell’importo forfettario già preventivamente indicato nel richiamato sito web di Adria Ferries S.p.A. I biglietti Passeggeri con mezzi al seguito, emessi a tariffa promozionale ovvero a condizioni particolari e/o speciali, non sono modificabili. Qualsiasi variazione del biglietto richiesta dal Passeggero non darà diritto a quest’ultimo d’ottenere rimborsi.

10. Recesso del Passeggero, impedimento d’imbarco e rimborsi

Perfezionato il contratto di trasporto ad esito della procedura di cui all’art. 5 che precede, la Compagnia di Navigazione non potrà recedere da esso. Al Passeggero è riconosciuta di contro - ai sensi dell’art. 1373 c.c. - la facoltà di recesso, da formalizzarsi alla Società medesima obbligatoriamente per iscritto, nel rispetto delle seguenti modalità: (i) recesso comunicato dal momento della prenotazione e sino a venti giorni prima della partenza: applicazione di un’indennità a carico del Passeggero pari al 20% del prezzo del biglietto; (ii) recesso comunicato da diciannove a cinque giorni prima della partenza: applicazione di un’indennità a carico del Passeggero pari al 30% del prezzo del biglietto; (iii) recesso comunicato da cinque giorni ad un giorno prima della partenza: applicazione di un’indennità a carico del Passeggero pari al 50% del prezzo del biglietto; (iv) recesso comunicato oltre tale termini, applicazione di un’indennità a carico del Passeggero pari al 100% del prezzo del biglietto. Detta disciplina s’applicherà anche ai biglietti a data aperta solo ove resi tali a seguito di conversione da biglietto standard; in tale ultimo caso, l’entità dell’indennità che il Passeggero dovrà corrispondere alla Società sarà determinata avendo a riferimento la data di partenza nave per come indicata nel biglietto standard ed il momento dell’intervenuta conversione del suddetto titolo di viaggio. Ai sensi dell’art. 401 cod. nav., il Passeggero che, senza aver preventivamente e ritualmente comunicato il recesso, non si presenti all’imbarco o non salga a bordo della nave indicata nella carta d’imbarco dopo aver effettuato il check-in non avrà diritto al rimborso, neppure parziale, del prezzo corrisposto, dovendo completare il pagamento del prezzo di passaggio, se non già versato per intero. Ai sensi dell’art. 400 cod. nav., i biglietti ab origine a data aperta potranno invece essere rimborsati nei termini di validità degli stessi, riconoscendosi alla Compagnia di Navigazione un indennizzo pari al 10%. Ad ogni modo, tutte le indennità di cui al presente articolo verranno calcolate sul totale delle tariffa passeggeri, mezzi prenotati e relative addizionali e tasse. Il calcolo dei termini del recesso dovrà decorrere dal giorno successivo alla data d’annullamento, includendo la data di partenza. Resta comunque inteso che, ove il recesso dovesse intervenire dopo l’avvenuta caricazione del mezzo da parte del Passeggero, quest’ultimo, fermo quanto precede, sarà tenuto a provvedere all’immediato sbarco a proprie spese e sotto la propria responsabilità, fatti salvi il rimborso dei costi ed il risarcimento dei danni che tali circostanze avessero a causare alla Società. Ove il mezzo non dovesse essere tempestivamente sbarcato per qualsivoglia ragione, lo stesso potrà essere scaricato dalla Società e posizionato sulla banchina od in deposito attrezzato a rischio, spese e responsabilità del Passeggero ovvero, in alternativa, potrà essere lasciato a bordo: in tale ultimo caso, il Passeggero dovrà farsi carico di tutti i noli relativi alle tratte in cui tale mezzo rimarrà nel garage della nave sino al momento dello sbarco effettivo. Ai sensi inoltre dell’art. 402 cod. nav., se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al Vettore, il contratto è risolto ed il Vettore dovrà unicamente restituire il prezzo del biglietto, ove già versatogli. In tale riferita ipotesi, nessun rimborso sarà comunque dovuto dalla Compagnia di Navigazione ove il negato imbarco sia conseguenza di: (i) esibizione da parte del Passeggero di documentazione non idonea per lo sbarco al porto di destino; (ii) mancata previsione del soggetto presentatosi sottobordo tra i nominativi indicati nel biglietto; (iii) motivi di sicurezza, ancorché il Passeggero si presenti entro gli orari sopra indicati. La Società non rimborserà inoltre i biglietti emessi a tariffe e condizioni speciali.

11. Informativa, assistenza e diritti del Passeggero in caso di cancellazione del trasporto o di ritardata partenza della nave

In caso di cancellazione o di ritardata partenza della nave, al Passeggero saranno comunque garantiti le informazioni, l’assistenza ed i diritti di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Reg. UE n. 1177/10, fatte comunque salve le esenzioni di cui all’art. 20 del medesimo Regolamento (qui di seguito riportate: “1. Gli articoli 17, 18 […] non si applicano ai Passeggeri con biglietti aperti finché l’orario di partenza non è specificato, salvo per i Passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. 2. L’articolo 17 […] non si applica se il Passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal Passeggero stesso. 3. L’articolo 17, paragrafo 2, non si applica se il Vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave”).

12. Diritto del Passeggero a compensazione economica in ipotesi di ritardo all’arrivo

Il Passeggero, in ipotesi di ritardo della nave alla destinazione finale, laddove l’orario d’arrivo sia stato precedentemente annotato dal Vettore nel biglietto di passaggio e sussista una responsabilità di quest’ultimo ai sensi del successivo art. 16, potrà richiedere al Vettore medesimo l’applicazione, a titolo risarcitorio, della c.d. compensazione economica. In tal caso, ai sensi dell’art. 19 del Reg. UE n. 1177/10, verrà riconosciuta al Passeggero un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di due ore in un servizio regolare di più di quattro ore, ma non superiore a otto ore, ovvero di almeno tre ore in un servizio regolare di più di otto ore, ma non superiore a ventiquattro ore; se il ritardo avesse a superare il doppio del tempo indicato, l’indennità per compensazione economica sarà pari al 50% del prezzo del biglietto. Sono comunque fatte salve le esenzioni di cui all’art. 20 del medesimo Regolamento (qui di seguito riportate: “1. L’articolo 19 non si applica ai Passeggeri con biglietti aperti finché l’orario di partenza non è specificato, salvo per i Passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. 2. L’articolo 19 non si applica se il Passeggero è informato […] del ritardo prima dell’acquisto del biglietto ovvero se […] il ritardo è causato dal Passeggero stesso […] 4. L’articolo 19 non si applica se il Vettore prova che […] il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio Passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli”).

13. Check-in, soppressione della partenza o mutamento dell’itinerario, ritardo della partenza ed interruzione del viaggio della nave

Gli orari e gli itinerari indicati negli opuscoli illustrativi sono indicativi e conseguentemente potranno essere soggetti a variazione: prima di recarsi all’imbarco, il Passeggero dovrà controllare orari ed itinerari del viaggio prescelto presso le agenzie raccomandatarie dell’Adria Ferries S.p.A. o nel richiamato sito internet della Società medesima. Ai sensi degli artt. 402, 403, e 404 cod. nav., la Società, per i casi d’oggettiva necessità e/o di forza maggiore e/o comunque per motivi di sicurezza della navigazione e dei Passeggeri, avrà la facoltà - restituendo unicamente il prezzo di passaggio versatole - di sopprimere la partenza annunciata, d’aggiungere od omettere scali, di far iniziare il viaggio da un porto diverso rispetto a quello stabilito, di destinare la nave ad altra linea, di sostituire la nave inizialmente indicata per tale tratta, d’anticipare o ritardare la data di partenza, di procedere senza pilota, di rimorchiare ed assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria in qualsivoglia direzione, per qualunque distanza e per qualsiasi ragione riconducibile all’osservanza di quei doveri ex lege posti in capo al Comandante ed, in tal senso, di toccare - sia prima che dopo la partenza - qualsivoglia porto o più porti che si trovino o meno lungo l’itinerario della nave, anche se in direzione contraria od oltre l’usuale rotta, sia retrocedendo che avanzando in qualunque ordine a qualsiasi scopo, una o più volte, di trasferire il Passeggero ed il mezzo su qualsivoglia altra nave e/o mezzo di trasporto, appartenenti o meno alla Società, diretti al porto di destinazione. Ai sensi dell’art. 405 cod. nav., se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore, il prezzo di passaggio sarà dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso; tuttavia, il Vettore avrà diritto all’intero prezzo, ove, in tempo ragionevole, procuri a sue spese al Passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l’alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio. Gli orari di partenza ed arrivo indicati dalla Società si intendono “pilota/pilota”. Ai sensi dell’art. 401 cod. nav., il Passeggero munito di biglietto non dovrà imbarcarsi direttamente, ma presentarsi alla stazione marittima d’imbarco almeno tre ore prima della partenza (valido anche per i gruppi) per il ritiro della carta d’imbarco. Il Passeggero dovrà essere munito di passaporto o di altro documento riconosciuto, dei visti e dei certificati internazionali di vaccinazione eventualmente richiesti. Trascorso inutilmente detto termine senza che il Passeggero abbia a presentarsi alla stazione marittima d’imbarco, la Compagnia avrà diritto al pagamento del prezzo di passaggio; tuttavia, tale importo non sarà dal primo dovuto qualora la Compagnia medesima, previamente autorizzato il Passeggero alla cessione del diritto al trasporto, abbia incassato dal nuovo Passeggero cessionario il prezzo del biglietto ceduto. In tal caso, il Passeggero cedente dovrà però alla Compagnia una provvigione sul prezzo del titolo di viaggio in misura pari al dieci per cento del suo ammontare. Resta peraltro inteso che la Società, ove il Passeggero abbia a presentare documenti non in regola per l’espatrio, avrà il diritto di rifiutarne l’imbarco. In tale ipotesi, come pure laddove l’imbarco sia impedito per decisione dell’Autorità di controllo, nessun rimborso sarà dovuto al Passeggero.

14. Imbarco e sbarco mezzi

Tutti i mezzi sono da considerarsi “non adibiti a trasporto merci”. Le lunghezze dei mezzi sono da ritenersi fuori tutto, compresi ganci, traino, timoni od altro. Camper, roulotte, fuoristrada o comunque mezzi d’altezza con ingombro superiore a m. 1,80 da terra, dovranno essere segnalati all’atto della prenotazione e risultare nel biglietto. Il Passeggero, sempre in fase di prenotazione, dovrà dichiarare le corrette misure, la tipologia, la targa del proprio mezzo e se lo stesso è alimentato a GPL od a metano; nel caso in cui quanto dichiarato non fosse conforme, verrà richiesto il pagamento delle relative differenze tariffarie previste e di “fees” per modifica ticket. Nel caso d’inosservanza degli obblighi di cui sopra e quindi d’inadempimento del Passeggero, la Società potrà inoltre decidere anche d’annullare la prenotazione, fatto comunque salvo il risarcimento dei danni subiti, oltre a rifiutare l’imbarco del mezzo e/o ad inserirlo nella lista d’attesa del giorno e/o ad ordinarne l’immediato sbarco a rischio, spese e responsabilità del Passeggero medesimo. Il transito sulla rampa in entrata ed in uscita, l'imbarco, la sistemazione a bordo nel posto assegnato, lo sbarco, nonché l’eventuale trasferimento del mezzo dal posto di parcheggio alla nave e/o l’eventuale suo trasferimento dalla nave al posto di parcheggio, non rientrando nell’attività del Vettore avverranno sempre a cura, rischio e sotto la responsabilità esclusivi del Passeggero, anche qualora avesse a ricevere consigli di manovra da parte del personale di bordo. L’imbarco e lo sbarco dei mezzi oggetto di trasporto avverranno secondo l'ordine ed i criteri di volta in volta stabiliti per ragioni di sicurezza dal comando della nave e/o dai suoi ausiliari e preposti. I mezzi alimentati a GPL e/o a metano saranno parcheggiati in una sezione ad hoc nel garage del traghetto. Completate le operazioni di passaggio sulla rampa nave, d’imbarco, di transito e di manovra nel garage dell’unità navale, nonché di sistemazione a bordo - operazioni tutte effettuate direttamente dal Passeggero - ciascun mezzo, sempre per motivi di sicurezza della navigazione, dovrà essere parcheggiato dal Passeggero medesimo con motore e luci spenti, con freno a mano tirato e marcia inserita e tutte le sue portiere dovranno essere chiuse con le relative sicure. Le chiavi, che non verranno mai consegnate all’equipaggio, dovranno essere tenute dal Passeggero. In caso d’emergenza, il Passeggero dovrà rimanere a disposizione della Società e seguire le sue istruzioni. All’attracco della nave nel porto di destinazione, la Società avrà terminato la propria prestazione ed il Passeggero prenderà immediatamente in consegna il mezzo (senza peraltro ostacolare e ritardare il normale flusso degli altri mezzi in fase di sbarco) per l’esecuzione delle operazioni di transito, di manovra nel garage nave, di passaggio sulla rampa e di sbarco. Nell’eventualità in cui il Passeggero non ritirasse prontamente il mezzo o non procedesse tempestivamente con le descritte operazioni di sbarco per sua irreperibilità sottobordo ovvero per malfunzionamento o rottura del mezzo medesimo ovvero per qualsivoglia altra ragione, la Società - per non ledere i diritti degli altri Passeggeri - potrà procedere allo sbarco del detto mezzo posizionandolo sulla banchina od in deposito attrezzato a rischio, spese e responsabilità del Passeggero ovvero potrà lasciarlo a bordo. In tale ultimo caso, il Passeggero dovrà farsi carico di tutti i noli relativi alle tratte in cui il mezzo è rimasto nel garage della nave sino al momento dello sbarco effettivo. Nel corso delle operazioni di salita a bordo dei mezzi o di loro discesa dalla nave per il tramite della rampa d’ingresso, d’imbarco, di sbarco, di transito e di manovra nel garage nave, nonché di sistemazione negli spazi a ciò adibiti (operazioni tutte compiute dal Passeggero in assoluta autonomia), il Passeggero medesimo sarà l’unico responsabile di eventuali danni: a) al proprio mezzo, alle merci ed a quant’altro ivi contenuto, b) alla propria persona ed alle persone presenti in tale mezzo, c) a terzi, a loro mezzi, a loro merci e/o bagagli, d) all’equipaggio, alla nave ed alle sue pertinenze, arredi ed attrezzature. L’indicato mezzo, comprensivo di eventuali rimorchio e/o roulotte, con quanto ivi contenuto, è accettato dalla Società come un’unica unità di carico, senza dichiarazione di valore.

15. Operazione di rizzaggio e/o derizzaggio mezzi e loro urto in fase di navigazione

Nel rispetto delle disposizioni della Convenzione SOLAS ’74 e del Cargo Securing Manual ivi richiamato, nonchè - più in generale - della sicurezza della navigazione e dei Passeggeri, le operazioni di rizzaggio dei mezzi caricati dai Passeggeri sulla nave verranno eseguite dai membri dell’equipaggio o dagli addetti dell’impresa d’imbarco. Tali operazioni, come ex lege previsto, verranno peraltro compiute unicamente (a) al ricorrere di condimeteo avverse - non sussistendo onere alcuno in tal senso a carico dell’equipaggio medesimo in presenza di mare e/o di vento tranquilli - e (b) per evitare che i mezzi medesimi subiscano movimenti oscillatori in conseguenza del rollio e/o del beccheggio della nave in corso di navigazione - e non già per contrastare il loro avanzamento od indietreggiamento longitudinale, di contro impedito dall’inserimento del freno di stazionamento e della marcia al termine dell’imbarco dei mezzi sulla nave (operazioni queste ultime esclusivamente poste a carico del Passeggero). Per le medesime ragioni, anche le operazioni di derizzaggio dovranno essere eseguite dai membri dell’equipaggio o dagli addetti dell’impresa di sbarco e mai dai Passeggeri. A mente di quanto precede e della specifica funzione delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio (come ex lege individuata), i proprietari dei mezzi, ove questi ultimi avessero ad avanzare od indietreggiare longitudinalmente in corso di navigazione scontrandosi con altri mezzi od urtando parti dell’unità navale, saranno gli esclusivi responsabili dei danni verificatisi, anche in assenza del loro preventivo rizzaggio ovvero ad esito del loro derizzaggio, dovendo per l’effetto risarcire qualunque soggetto danneggiato.

16. Responsabilità del Vettore

Ai sensi degli artt. 408 cod. nav. e 20 Reg. UE n. 1177/10, la Società sarà responsabile dei danni derivati al Passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da caso fortuito, forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse, scioperi e guasti tecnici costituenti forza maggiore o da altre cause allo stessa non imputabili. Ai sensi inoltre dell’art. 3 della Convenzione di Atene del 1974 (recepita dall’Ordinamento italiano a mente del Reg. CE n. 392/09), la Società sarà responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un Passeggero a causa di un incidente marittimo: (1) laddove, per il suddetto Passeggero, tali danni non siano superiori a 250.000 unità di conto per ogni singolo evento, a meno che il Vettore non dimostri che l’incidente: a) è dovuto ad un atto di guerra, ad ostilità, ad una guerra civile, ad un’insurrezione o ad un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile; b) è stato interamente causato da un atto od un’omissione intenzionale di un terzo; (2) laddove, per il suddetto Passeggero, tali danni siano superiori a 250.000 unità di conto per ogni singolo evento, salvo che il Vettore medesimo non sia in grado di provare che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza. Il Vettore sarà responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un Passeggero per cause diverse da un incidente marittimo, se l’evento dannoso sia imputabile a sua colpa o negligenza. In tale riferito caso, l’onere di provare la colpa o la negligenza spetterà a chi promuove l’azione risarcitoria. Il Vettore sarà responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del bagaglio a mano (o non consegnato), se l’evento dannoso sia imputabile a sua colpa o negligenza. La colpa o la negligenza del Vettore sarà presunta ogni qualvolta il Passeggero sia in grado di dimostrare che i danni sono stati causati da un incidente marittimo; qualora non sia fornita tale prova ovvero i danni non dipendano da un incidente marittimo, la colpa o la negligenza del Vettore dovrà essere provata dal Passeggero. Il Vettore sarà responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di bagagli diversi dal bagaglio a mano (o consegnato), a meno che non provi che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza. Ai fini del presente articolo: a) per “incidente marittimo”, s’intende il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l’incaglio della nave, un’esplosione od un incendio a bordo od un difetto della nave; b) l’espressione “colpa o negligenza del Vettore” comprende la colpa o la negligenza dei suoi sottoposti nell’esercizio delle loro funzioni; c) per “difetto della nave”, s’intende qualsiasi malfunzionamento, guasto o non conformità alle regole di sicurezza applicabili in relazione a qualsiasi parte della nave o delle sue attrezzature utilizzata per la fuga, l’evacuazione, l’imbarco e lo sbarco dei Passeggeri, o per la propulsione od il governo della nave, la sicurezza della navigazione, l’ormeggio, l’ancoraggio, l’arrivo o la partenza dal luogo d’ormeggio o d’ancoraggio, od il contenimento dei danni dopo un allagamento, o per la messa in mare dei mezzi di salvataggio. La responsabilità del Vettore ai sensi del presente articolo si riferisce unicamente ai danni derivanti da incidenti verificatisi durante il trasporto. Chi avesse a promuovere l’azione risarcitoria avrà l’onere di provare che l’evento dannoso è avvenuto durante il trasporto, nonché l’entità del danno.

17. Esonero da responsabilità vettoriale

Fermo quanto previsto al successivo art. 19, il Vettore non sarà responsabile in caso di perdita o danni di oggetti di valore (così, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, denaro contante, titoli negoziabili, traveller’s cheques, oro, argento, gioielli, preziosi, opere d’arte od altri oggetti di valore), salvo che tali oggetti siano stati depositati presso il Vettore medesimo e che quest’ultimo abbia convenuto di custodirli in luogo sicuro; in tal caso, il Vettore sarà responsabile sino a concorrenza del limite previsto dall’art. 8, paragrafo 3 della Convenzione di Atene del 1974 (come recepita dal Reg. CE n. 392/09), da cui andrà detratta la pattuita franchigia di 149 unità di conto, a mente del paragrafo 4 dell’art. 8 della cennata Convenzione. Ai sensi dell’art. 412, co. III, cod. nav., il Vettore non sarà inoltre responsabile per la perdita e/o l’avaria del bagaglio o degli oggetti non consegnati o comunque collocati all’interno del mezzo imbarcato, viaggiando tali beni (non consegnati) sempre a rischio e sotto la responsabilità del Passeggero e del pari essendo fatto espresso divieto al Passeggero medesimo lasciare gli stessi dentro al mezzo incustodito. Fermi gli esoneri di responsabilità del Vettore nelle ipotesi previste dall’art. 16 che precede, sarà altresì esclusa qualsivoglia sua responsabilità, qualora il Vettore medesimo - a mente dell’art. 6 della Convenzione di Atene del 1974 - dimostri che la morte o le lesioni personali subite dal Passeggero o la perdita od i danni ai suoi bagagli sono imputabili a colpa od a negligenza del Passeggero stesso. Ad ogni modo, ancora a mente degli artt. 408 cod. nav. e 3 della Convenzione di Atene del 1974, la Società non risponderà dei danni e/o delle avarie imputabili ad atti vandalici o comportamenti colposi e/o dolosi di terzi.

18. Limiti risarcitori

La responsabilità del Vettore in caso di morte o lesioni personali di un Passeggero sarà limitata a quanto previsto dall’art. 7, paragrafo 1 della Convenzione di Atene del 1974. La responsabilità del Vettore, in ipotesi di perdita o danni al bagaglio a mano, sarà limitata a quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 1 della Convenzione di Atene del 1974, da cui andrà detratta la pattuita franchigia di 149 unità di conto, a mente del paragrafo 4 dell’art. 8 della cennata Convenzione. La responsabilità del Vettore, in caso di perdita o danni ai mezzi, sarà limitata a quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2 della Convenzione di Atene del 1974, da cui andrà detratta la pattuita franchigia di 330 unità di conto, a mente del paragrafo 4 dell’art. 8 della cennata Convenzione. La responsabilità del Vettore, in ipotesi di perdita o danni a bagagli diversi da quelli che precedono, sarà limitata a quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 3 della Convenzione di Atene del 1974, da cui andrà detratta la pattuita franchigia di 149 unità di conto, a mente del paragrafo 4 dell’art. 8 della cennata Convenzione.

19. Oneri a carico del Passeggero in ipotesi di sue lesioni personali ovvero di perdita o di danneggiamento dei bagagli a mano e/o dei bagagli diversi dal bagaglio a mano

Ai sensi dell’art. 15 della Convenzione di Atene del 1974 (come recepita dal Reg. CE n. 392/09), al fine di permettere al Vettore di fornire al Passeggero ogni più opportuna assistenza e così di ridurre - ove possibile - il pregiudizio verificatosi: i) la perdita e/o il danneggiamento del bagaglio a mano (o non consegnato), le lesioni personali subite da un Passeggero a causa di un incidente marittimo o per cause diverse da un incidente marittimo, nonché il ritardo o la mancata esecuzione del trasporto, dovranno essere fatti constatare per iscritto dal Passeggero al comando nave ovvero agli agenti raccomandatari e/o agli ufficiali del Vettore al momento dello sbarco dalla nave; (ii) la perdita e/o il danneggiamento del bagaglio diverso dal bagaglio a mano (o consegnato), degli altri effetti personali in esso contenuti o del mezzo al seguito dovranno essere fatti constatare per iscritto dal Passeggero al comando nave ovvero agli agenti raccomandatari e/o agli ufficiali del Vettore al momento della riconsegna od alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna, e comunque prima che venga effettuato il loro sbarco da parte del Passeggero medesimo. Nei casi che precedono sub (i) e (ii), il Passeggero, per consentire al Vettore di non arrecare pregiudizio agli altri Passeggeri, dovrà inoltre compilare e sottoscrivere obbligatoriamente al momento dello sbarco dalla nave il “damage report” messo a disposizione dal Vettore medesimo. Tale documento verrà sottoscritto anche dal comando nave solo per ricezione, senza che ciò possa equivalere ad ammissione di una qualche responsabilità e/o colpa da parte della Compagnia di Navigazione. Qualora il Passeggero non s’attenga puntualmente alle disposizioni del presente articolo, si presumerà, salvo prova contraria, il corretto adempimento alle obbligazioni tutte qui gravanti sul Vettore.

20. Obbligo d’osservanza della normativa in materia da parte del Passeggero

Il Passeggero sarà tenuto ad osservare le disposizioni di Legge in materia (italiane ed estere), le presenti Condizioni Generali, nonché gli eventuali regolamenti della Società riguardanti i trasporti qui disciplinati. Il Passeggero si obbliga, altresì, al rispetto delle disposizioni della Società che vietano di fumare nei locali interni della nave. Il Passeggero risponderà inoltre di tutte le contravvenzioni, multe e spese alle quali, per fatto proprio, dovesse essere assoggettata la Società dalle Autorità portuali, doganali, sanitarie e/o da qualsiasi altra Autorità di qualsivoglia Paese, restando ferma la facoltà di Adria Ferries S.p.A. di denunciare il Passeggero che si sia reso responsabile dei succitati comportamenti qualora gli stessi integrino ipotesi d’illecito penale, secondo la normativa applicabile. Il Passeggero risponderà di tutti i danni causati direttamente o per il tramite di persona od animali sottoposti alla sua custodia, agli arredi nave, alle sue pertinenze ed accessori, alle sue attrezzature, oltre che ad ogni altro Passeggero, ai beni di quest’ultimo, al personale dipendente od agli ausiliari della Società. Il Passeggero, qualora a bordo dovesse pregiudicare la sicurezza del viaggio, disturbare altri Passeggeri e l’equipaggio o comportarsi comunque in modo d’arrecare loro disagio, creare intralcio all’equipaggio nello svolgimento delle sue mansioni, non osservare le disposizioni del Comandante della nave e dei di lui preposti in tema di corretto comportamento o di rispetto delle procedure, potrà essere assoggettato alle misure necessarie per impedire o limitare tali condotte, ivi comprese eventuali misure coercitive nei limiti delle previsioni di Legge, nonché allo sbarco od al rifiuto della prosecuzione del trasporto. Adria Ferries S.p.A. si riserva la facoltà di non imbarcare sulle proprie navi chi avesse adottato in precedenti occasioni/viaggi comportamenti in violazione alle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali. In caso d’emergenza, ogni Passeggero dovrà mettersi a disposizione del Comandante e degli ufficiali e dovrà eseguire disciplinatamente gli ordini e le prescrizioni che avesse a ricevere. Ogni Passeggero sarà tenuto, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a verificare, prima dell’imbarco, i propri documenti presso le Autorità di polizia preposte, al fine d’accertare che i medesimi siano idonei per l’entrata nel Paese di sbarco ed in corso di validità. La Compagnia non rimborserà quei Passeggeri non autorizzati dalla Polizia di frontiera ad imbarcare od a sbarcare perché trovati con documenti non idonei all’espatrio; la Compagnia si riserva il diritto di rivalersi nei confronti del Passeggero per eventuali sanzioni e/o multe che dovesse ricevere in conseguenza delle suddette circostanze.

21. Trasporto di minori non accompagnati

I minori dovranno essere tenuti sotto sorveglianza dei genitori e/o delle persone a ciò preposte, che ne sono quindi responsabili, e non potranno circolare per la nave senza essere accompagnati. I Passeggeri di età inferiore ai 14 anni non potranno viaggiare soli. In nessun caso la Società sarà responsabile per danni occorsi a minori in violazione di quanto sopra. Qualora il minore viaggiasse accompagnato da un solo genitore, per l’espatrio sarà richiesta l’autorizzazione scritta dell’altro genitore e/o del tutore legale affidatario. Ad eccezione di quanto precede, il Passeggero minorenne di età compresa tra i 14 ed i 18 anni potrà viaggiare da solo a condizione d’essere in possesso di un’autorizzazione scritta dell’esercente la potestà genitoriale che manlevi la Società da ogni responsabilità.

22. Condizioni sanitarie del Passeggero

Il Comandante avrà facoltà di rifiutare il passaggio a chiunque si trovi, ad insindacabile suo giudizio o della Società, in condizioni fisiche, psichiche o di salute tali da non consentirgli d’affrontare il viaggio o tali da pregiudicare anche solo potenzialmente la salute o la sicurezza di altre persone, od a chiunque risulti, per abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, malattia, infermità, o per qualsivoglia altro motivo, pericoloso per le altre persone. Sarà facoltà della Società eseguire controlli sanitari ed accertamenti secondo le modalità di volta in volta ritenute più opportune. In tutti i surriferiti casi, tale Passeggero non avrà diritto ad alcuna indennità e/o al risarcimento danni e sarà a sua volta responsabile per i danni arrecati alla nave, a tutte le sue dotazioni ed equipaggiamenti, a terzi, nonché a cose di terzi. L’accettazione del Passeggero a bordo da parte della Società non dovrà essere considerata come rinuncia da parte della Società medesima al diritto di contestare in seguito le condizioni del Passeggero sia che queste fossero conosciute o meno dal Vettore al momento dell’imbarco e/o della partenza della nave. Nel caso in cui il cennato stato del Passeggero venisse constatato durante la navigazione, il Comandante della nave avrà titolo per prendere tutte le misure più opportune previste dalla Legge per la sicurezza degli altri Passeggeri e della navigazione.

23. Donne in stato di gravidanza

Le Passeggere che sanno d’essere in stato di gravidanza saranno tenute a darne informativa al comando nave prima dell’imbarco. Poiché le navi non sono attrezzate per l’assistenza alla gravidanza ed al parto, non potranno essere accettate all’imbarco Passeggere che, alla data del viaggio, abbiano concluso la 24esima settimana di gravidanza. Passeggere in stato di gravidanza che non abbiano concluso la 24esima settimana di gravidanza potranno imbarcarsi solo previa comunicazione scritta del proprio stato al bordo e presentazione di certificato medico rilasciato non oltre 72 ore prima della partenza, che autorizzi espressamente il viaggio e con specifico riferimento alla sua durata, da consegnarsi obbligatoriamente all’ufficiale della nave. L’imbarco comporterà accettazione da parte delle Passeggere dei rischi connessi all’assenza a bordo d’assistenza (di tipo specialistico) e di strutture idonee a gestire eventuali emergenze connesse alla condizione di gravidanza, nonché alla specificità del trasporto via mare con conseguente difficoltà d’accedere ad assistenza esterna, con manleva ed esonero dell’Adria Ferries S.p.A. e di tutto il suo personale da ogni e qualsiasi responsabilità.

24. Passeggeri con necessità d’assistenza particolare

La Società fornirà alle persone con disabilità od alle persone a mobilità ridotta l’assistenza necessaria, durante l’imbarco, lo sbarco ed a bordo della nave. Il trasporto di Passeggero a mobilità ridotta, di disabili, di ammalati o di altre persone che richiedono un’assistenza particolare (per esempio, Passeggero necessitante di erogatore ossigeno e bombola al seguito) dovrà essere comunicato, con l’invio della relativa documentazione, almeno 48 ore prima della prevista partenza alla Società via mail nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 del Reg. UE n. 1177/10. Per situazioni particolari, la richiesta dovrà essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della partenza. Nei casi qui menzionati, il Passeggero sarà tenuto a presentarsi all’imbarco con congruo anticipo. La Società farà quanto possibile per facilitare l’imbarco e lo sbarco, mettendo a disposizione, ove possibile, cabine per disabili. Ove non disponibili, verranno comunque predisposte le più adeguate e confortevoli sistemazioni e la più accurata assistenza al Passeggero disabile.

25. Esplosivi e materie infiammabili e/o pericolose

Per ragioni di sicurezza, è severamente proibito al Passeggero includere nel bagaglio o tra le cose di sua proprietà sistemate a bordo dei mezzi residui industriali e/o sostanze e/o materiali e/o attrezzature esplosivi e/o infiammabili e/o corrosivi e/o altrimenti pericolosi per la sicurezza della nave e del carico oppure per l’incolumità degli altri Passeggeri e dell’equipaggio. È severamente vietata l’accensione su tutta la nave di fornelletti a gas od elettrici, di ferri da stiro e di tutti quegli strumenti che possono avere una fiamma libera. Nel caso di violazione accertata a tali divieti, il Comandante sarà autorizzato a sequestrare o distruggere tali residui industriali e/o sostanze e/o materiali e/o attrezzature o ad assumere qualsivoglia altra misura ritenuta più opportuna, senza che il Passeggero potrà pretendere alcuna indennità. Il Passeggero sarà inoltre ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall’infrazione dei presenti divieti, risultando passibile - in caso di trasgressione - di una sanzione pari al 50% del prezzo del biglietto, da pagare prima dello sbarco, fatto comunque salvo il maggior danno subito dalla Società e/o dai terzi.

26. Armi

Sempre per motivi di sicurezza, i Passeggeri all’atto dell’imbarco avranno l’obbligo di consegnare in custodia al Comandante tutte le armi bianche e/o da fuoco in loro possesso, unitamente ai documenti, alle autorizzazioni della Prefettura e ad ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto di armi. In caso d’inosservanza, i contravventori saranno passibili di confisca delle armi e di deferimento all’Autorità Giudiziaria competente.

27. Bagaglio a mano

Ai sensi dell’art. 410 cod. nav., nel prezzo del biglietto è ricompreso il trasporto gratuito di un bagaglio a mano per persona sino a Kg. 75, che dovrà contenere esclusivamente effetti d’uso personale del Passeggero. In ipotesi di sovrappeso, il Passeggero sarà tenuto a corrispondere alla Compagnia una somma ulteriore, secondo le tariffe vigenti.

28. Diritto di pegno legale sul bagaglio

Ai sensi dell’art. 416 cod. nav., la Società, a garanzia di ogni proprio credito nei confronti del Passeggero maturato in esecuzione delle prestazioni di trasporto, avrà diritto di pegno su tutti i bagagli a mano e sui mezzi in sua detenzione oggetto degli incarichi conferiti dal Passeggero stesso. Il cennato diritto avrà comunque effetto anche in pregiudizio dei terzi che vantano diritti - anche reali - sulle cose detenute, qualora chi ha svolto le prestazioni e/o sostenuto le spese sia stato in buona fede. La Società potrà ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non sarà soddisfatta del proprio credito e potrà anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

29. Bagaglio non ritirato

Per ragioni di sicurezza e per non pregiudicare i diritti degli altri Passeggeri, il Vettore, ai sensi dell’art. 417 cod. nav., potrà scaricare e depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato a rischio, spese e responsabilità del Passeggero, ove possibile dandogliene avviso.

30. Sistemazione a bordo del Passeggero

Il Passeggero occuperà il posto indicato nel biglietto. La Compagnia, per la sicurezza della navigazione e degli altri Passeggeri, avrà la facoltà di destinare il Passeggero ad un posto diverso. Nel caso in cui il posto assegnato fosse di tipologia superiore, non verrà richiesta differenza di tariffa, mentre se il nuovo posto fosse di tipologia inferiore, verrà restituita al Passeggero la differenza pagata in più, fatta salva la facoltà da parte del Passeggero di ricedere dal contratto. Le cabine dovranno essere tassativamente liberate dal Passeggero almeno due ore prima dell’arrivo in porto, per consentire che le operazioni di sbarco si svolgano in sicurezza.

31. Animali domestici

Il trasporto di animali domestici (cani, gatti, etc.) è gratuito e sarà consentito a condizione che gli stessi siano muniti di valido certificato sanitario internazionale. I cani dovranno essere dotati di museruola e condotti al guinzaglio. I gatti e gli altri animali domestici dovranno essere trasportati in gabbie. Al fine di rispettare le normative igienico-sanitarie, gli animali domestici dovranno viaggiare nelle cabine loro dedicate (il numero massimo consentito è di due animali a cabina) ovvero nel canile/gattile di bordo. Il nutrimento sarà a carico dei proprietari. Essendo vietata la permanenza degli animali nelle aree comuni per le passeggiate, è all’uopo disponibile un’area esterna, nella quale dovranno essere condotti con guinzaglio e, se del caso, museruola. A parziale deroga di quanto sopra, sarà consentito l’accesso nei locali nave ai cani guida in servizio d’accompagnamento del Passeggero non-vedente e dei cani della Protezione civile muniti d’idonea certificazione ed in servizio. Il Passeggero sarà responsabile per qualsiasi eventuale danno provocato dal proprio animale alle cose, ai terzi, all’equipaggio, alla nave, alle attrezzature ed alle pertinenze. La Società declina qualsivoglia responsabilità per eventuale sequestro o soppressione degli animali da parte delle Autorità sanitarie del porto di imbarco e/o sbarco, nonché per danni riportati dagli animali medesimi ovvero per loro fuga, loro smarrimento o loro morte verificatisi durante il trasporto od in fase d’imbarco e/o di sbarco, salvo comprovate ipotesi di dolo e/o colpa imputabili alla Società medesima. Il Passeggero sarà comunque sempre tenuto ad un comportamento consono e diligente, al fine d’evitare e/o prevenire le indicate problematiche.

32. Reclami

Per quel che attiene alla gestione dei reclami relativi alle fattispecie previste dal Reg. UE n. 1177/10, il Passeggero, ai sensi del suo art. 24, dovrà presentare formale contestazione scritta alla Società, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data in cui è stato prestato od avrebbe dovuto essere prestato il servizio. I reclami potranno essere presentati indistintamente in lingua italiana o inglese. Il modulo di reclamo è scaricabile dal sito www.adriaferries.it nella sezione reclami. I reclami potranno essere comunque presentati senza utilizzare tale modulo, fermo restando che saranno esaminati esclusivamente i reclami che riportano almeno: a) i dati identificativi dell’utente (nome, cognome, recapito) e dell’eventuale rappresentante, allegando in tal caso una delega ed un documento d’identità dell’utente; b) i riferimenti identificativi del viaggio effettuato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e del contratto di trasporto (codice prenotazione o numero biglietto); c) la descrizione della non coerenza del servizio rilevata rispetto ad uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale, dalle condizioni generali di trasporto o, ove ne sia prevista dal’adozione, dalla carte dei servizi. Il reclamo dovrà essere trasmesso entro due mesi dalla data entro cui è stato prestato od avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento la Compagnia fornirà riscontro all’utente comunicando se il reclamo è stato accolto, respinto od è ancora in esame, fornendo comunque in quest’ultimo caso riscontro definitivo entro due mesi dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui ai punti che precedono l’utente potrà: a) utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) presentare un reclamo di seconda istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti mediante apposito modulo disponibile sul sito internet http://www.autorita-trasporti.it/site/. Il Passeggero avrà diritto di ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del biglietto riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al 10% nel caso di risposta tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo, od al 20% nel caso di risposta non fornita entro il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo. Tale indennizzo non sarà dovuto nei casi in cui: a) l’importo dello stesso sia inferiore ad € 6,00; b) il reclamo non sia trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche previsti dai punti che precedono; c) all’utente sia già stato corrisposto un indennizzo ai sensi del presente punto relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio. Presso ogni terminal portuale di Adria Ferries S.p.A. ed a bordo di ogni nave di tale Compagnia è istituito un apposito punto per i reclami, a cui potrà accedere ogni Passeggero per la presentazione delle proprie rimostranze e per rappresentare quanto accaduto.

33. Giurisdizione, Legge applicabile e Foro competente

A mente dell’art. 34 n. 3 del Codice del Consumo (secondo cui non possono essere considerate vessatorie e quindi abusive “le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali”) e del combinato disposto dell’art. 17 lett. b) della Convenzione di Atene del 1974 (come recepita dal Reg. CE n. 392/09), degli artt. 5 n. 1 lett. a) e b), 15 n. 3 e 23 n. 1 del Reg. UE 44/01 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), nonché degli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione di Roma del 1980 (Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) (come peraltro richiamata dall’art. 57 della L. 218/95 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), i contratti di trasporto qui disciplinati e le presenti Condizioni Generali saranno sottoposti alla Giurisdizione ed alla Legge italiane. In virtù inoltre dell’art. 33 n. 2 lett. u) del Codice del Consumo, per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione ed estinzione dei contratti di trasporto qui disciplinati e delle presenti Condizioni Generali, così pure come per ogni altro aspetto e profilo ad essi collegati, il Tribunale di Ancona risulterà essere il Foro esclusivamente competente, con esclusione di qualsivoglia altro Foro.

34. Informativa dati Passeggeri, suo utilizzo e rispetto della privacy

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 392/09 e degli artt. 22 e 23 Reg. UE n. 1177/10, la Società fornirà al Passeggero informazioni adeguate per tutto il viaggio in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di ogni Passeggero, riponendo particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità od a mobilità ridotta. Il Passeggero, per parte sua, sarà obbligato, già in fase di prenotazione, a fornire i seguenti dati: nome, cognome, sesso, età, etc. Ogni Passeggero in fase d’imbarco è tenuto a comunicare alla Compagnia eventuali informazioni relative alla propria necessità di particolari cure e/o assistenza in situazioni d’emergenza. È fatto obbligo al Passeggero comunicare eventuali cambiamenti dei dati personali se diversi tra il momento della prenotazione ed il momento dell’imbarco. I dati personali saranno raccolti ai sensi del D.L. 251/99 a recepimento della direttiva CEE 98/41 del 18.06.98 e delle normative relative all’applicazione del codice ISPS sulle disposizioni anti-terroristiche. Informativa completa reperibile al seguente link: https://www.adriaferries.com/it/privacypolicy.html.